Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
quella del curatore con la clausola « per assistenza » o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato
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E' espresso con le parole « per avallo » o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
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La sua obbligazione è valida ancorchè l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
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L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola « o al portatore » ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario
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L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola « non all'ordine » o altra equivalente, non può essere trasferito che nella
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clausola « non all'ordine » o altra equivalente; al portatore.
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le parole « da accreditare » o altra espressione equivalente.
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Il girante può annullare la girata con una formula di annullamento « cassa per me », « annullo la girata », o altra equivalente, da lui scritta e
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Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata
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Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritto sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di
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Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola « banchiere » o altra equivalente; è speciale se
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In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso non vi è uno
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Se alla girata è apposta la clausola « valuta per incasso », « per incasso », « per procura » od ogni altra che implichi un semplice mandato, il
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Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare l'assegno bancario di nuovo in
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qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali è stato firmato, le obbligazioni degli altri
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primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra
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girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra
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, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di L. 1 per ogni 20.000 lire o frazione di 20.000 lire dell'importo dell'assegno
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tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e semprechè la data non differisca di